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Organi di Giustizia

Contributo accesso servizi di giustizia (art. 8)

Art. 8 - Contributo per l’accesso ai servizi di giustizia

8.1 Il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia e pari a Euro 600,00 (seicento/00) per il giudizio di primo grado e pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per il giudizio di secondo grado.

8.2 Il contributo e dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non e ripetibile.

8.3 Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura “Contributo per l’accesso al servizio di giustizia” e l’indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se gia presente, ovvero l’indicazione delle parti.

8.4 Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l’invio o il deposito dell’istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.